Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni cittadino, residente nel comune di Napoli, puo', a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Commissione Reale, far valere azioni spettanti all'Ente o intervenire in causa o proporre gravami ordinari e straordinari, insieme con gli amministratori di esso, o in loro vece, oppure contro i medesimi. Puo' anche costituirsi parte civile in giudizio penale.

[2]L'azione puo' essere esercitata anche per far dichiarare la nullita' della nomina o la decadenza degli amministratori a norma degli articoli 4 e 5 o per far dichiarare la responsabilita' degli amministratori stessi del direttore e degli impiegati e far liquidare le relative obbligazioni nei casi previsti dell'art. 7, nonche' per promuovere la nullita' dai contratti di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

[3]Quando l'azione popolare sia diretta contro tatti gli amministratori in carica o contro il consigliere delegato, la rappresentanza dell'Ente in giudizio sara' assunta da un delegato speciale nominato dal Ministero dell'interno.

[4]La Commissione Reale, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio di amministrazione dall'Ente e, quando la concede, ordina all'Ente di intervenire in giudizio.

[5]L'esperimento dell'azione, quando questa non sia diretta a far dichiarare la nullita' di nomina o la decadenza degli amministratori, deve essere preceduta da un deposito di lire cento, che la giurisdizione adita puo' ordinare sia portato sino a lire 500, sotto pena di decadenza.

[6]Tale deposito nel caso di totale rigetto delle domande e' devoluto all'Ente, ma col privilegio della parte vittoriosa per rimborso delle spese giudiziali.

[7]L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253

3

Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le attribuzioni date al Ministero dell'interno dagli articoli 4, 5, 7, 12, 15, 28, 29 della legge 24 marzo 1921, n. 375, per l'Ente autonomo «Volturno» in Napoli, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con Regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, sono devolute al prefetto di Napoli. Per l'esame e giudizio dei conti consuntivi si applicheranno le norme della legge comunale e provinciale".

Testo in vigore dal 20 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1921 al 20 febbraio 1923. 46 parole tolte.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253

    Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 253 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le attribuzioni date al Ministero dell'interno dagli articoli 4, 5, 7, 12, 15, 28, 29 della legge 24 marzo 1921, n. 375, per l'Ente autonomo «Volturno» in Napoli, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con Regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, sono devolute al prefetto di Napoli. Per l'esame e giudizio dei conti consuntivi si applicheranno le norme della legge comunale e provinciale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;375~art28 · fonte del testo

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