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[1]Ogni cittadino, residente nel comune di Napoli, puo', a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Commissione Reale, far valere azioni spettanti all'Ente o intervenire in causa o proporre gravami ordinari e straordinari, insieme con gli amministratori di esso, o in loro vece, oppure contro i medesimi. Puo' anche costituirsi parte civile in giudizio penale.
[2]L'azione puo' essere esercitata anche per far dichiarare la nullita' della nomina o la decadenza degli amministratori a norma degli articoli 4 e 5 o per far dichiarare la responsabilita' degli amministratori stessi del direttore e degli impiegati e far liquidare le relative obbligazioni nei casi previsti dell'art. 7, nonche' per promuovere la nullita' dai contratti di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
[3]Quando l'azione popolare sia diretta contro tatti gli amministratori in carica o contro il consigliere delegato, la rappresentanza dell'Ente in giudizio sara' assunta da un delegato speciale nominato dal Ministero dell'interno.
[4]La Commissione Reale, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio di amministrazione dall'Ente e, quando la concede, ordina all'Ente di intervenire in giudizio.
[5]L'esperimento dell'azione, quando questa non sia diretta a far dichiarare la nullita' di nomina o la decadenza degli amministratori, deve essere preceduta da un deposito di lire cento, che la giurisdizione adita puo' ordinare sia portato sino a lire 500, sotto pena di decadenza.
[6]Tale deposito nel caso di totale rigetto delle domande e' devoluto all'Ente, ma col privilegio della parte vittoriosa per rimborso delle spese giudiziali.
[7]L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.
[8]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 20 febbraio 1923
