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[1]Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'art. 19 saranno garantiti con delegazioni sugli introiti per vendita di energia rilasciate a favore della Cassa dei depositi prestiti dall'Ente mutuatario sull'agente incaricato di riscuotere i detti introiti.
[2]L'importo delle delegazioni non dovra' eccedere i tre quinti della previsione calcolata sull'introito dell'anno precedente.
[3]Alla riscossione degli interessi e delle quote di ammortamento garantite come sopra sono estese le norme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.
[4]I privilegi speciali stabiliti a favore dello Stato dal n. 1 dell'articolo 1958 e dal primo capoverso dell'art. 1962 del codice civile sono estesi a favore della Cassa depositi e prestiti per la totalita' dei mutui accordati e per la totalita' degli interessi di mora.
[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
