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[1]Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto, per gravi irregolarita' amministrative o per ragioni di ordino pubblico, con Regio decreto da promuoversi dal ministro dell'interno, d'accordo con i ministri del tesoro dei lavori pubblici, dall'industria, commercio e lavoro e del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.
[2]Quando lo scioglimento avvenga per gravi irregolarita' amministrative, devono essere sentiti la Commissione Reale ed il Consiglio di Stato.
[3]Con lo stesso decreto viene provveduto alla nomina del Commissario incaricato della temporanea gestione dell'Ente, per il termine di tre mesi, che potra' essere prorogato fino ad un anno, sentiti la Commissiono Reale ed il Consiglio di Stato nel caso preveduto dal comma precedente.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
