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[1]Sono sottoposti all'approvazione della Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi il regolamento interno, il bilancio preventivo, nonche' le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che riguardano:
[2]1° le spese vincolanti il bilancio oltre il quinquennio e le nuove o maggiori spese, a cui non sia possibile far fronte ne' mediante prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste, ne' mediante storni;
[3]2° i provvedimenti di cui all'art. 17 della presente legge;
[4]3° le spese per trasformazione, miglioramento, ingrandimento degli impianti esistenti e quelle di nuovi impianti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato ecceda le centomila lire, ovvero quando sia vincolato il bilancio oltre il quinquennio;
[5]4° le azioni da promuovere in giudizio in ordine a diritti mobiliari od alle spose di cui al precedente n. 3, escluse le vertenze che per ragione di valore sarebbero di competenza del pretore, e le transazioni relative agli oggetti medesimi;
[6]5° i capitolati generali d'appalto e quelli speciali quanto il valore dell'appalto superi le lire centomila;
[7]6° i regolamenti per i servizi in economia;
[8]7° le modificazioni alla pianta organica;
[9]8° la tariffa dei prezzi per la distribuzione dell'energia ed i contratti che eccezionalmente vi deroghino;
[10]9° il capitolato d'appalto per il servizio di esazione e le deliberazioni relative alla nomina dell'esattore all'accettazione ed allo svincolo della cauzione;
[11]10° i mutui di cui agli articoli 19 e 20 di questa legge.
[12]Per l'esercizio delle attribuzioni previste nel presente articolo e' aggregato alla Commissione Reale un membro della Commissione per l'elettrotrazione ferroviaria, di cui all'art. 9 del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, designato dal ministro per i trasporti marittimi o ferroviari.
[13]I provvedimenti della Commissione Reale sono definitivi.
[14]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
