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[1]L'Ente autonomo «Volturno» costituito in Napoli dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ha per iscopo:
[2]1° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione dalle sorgenti del Volturno, di cui all'art. 18 della legge medesima;
[3]2° la costruzione e l'esercizio delle opere per la derivazione d'acqua dal fiume Volturno di cui all'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 351;
[4]3° la costruzione e l'esercizio delle opere per la utilizzazione di quelle altre derivazioni che venissero concesse o cedute all'Ente per il comune di Napoli;
[5]4° l'esercizio dei servizi di produzione e di distribuzione di energia elettrica per illuminazione pubblica o privata, per riscaldamento e per usi industriali che, a qualsiasi titolo, vengano assunti direttamente dal comune di Napoli.
[6]La gestione dei servizi di cui al numero 4, sara' tenuta separata da quelle proprie dell'Ente. Con apposite convenzioni, da approvarsi dalla Commissione Reale per le municipalizzazioni dei pubblici servizi, saranno regolati i rapporti fra il comune di Napoli e l'Ente Volturno in dipendenza della gestione anzidetta. Gli utili netti di tale gestione, dedotta la parte che, d'accordo fra il Comune e l'Ente, venga destinata alla riduzione del costo dei servizi, e le eventuali perdite di esercizio saranno devoluti o faranno carico al bilancio comunale.
[7]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 9 giugno 1937
