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[1]Agli stessi funzionari dianzi indicati e con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 1920 e' assegnata, a risarcire gli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico denaro, una indennita' annua nella misura di:
[2]lire 1900 per gli uffici di lª categoria;
[3]lire 1100 per gli uffici di 2ª categoria;
[4]lire 500 per gli uffici di 3ª categoria.
[5]Negli uffici in cui il servizio di cassa e' affidato ad un secondo ricevitore, questi consegue, con decreto del ministro delle finanze, un terzo della suddetta indennita', rimanendo gli altri due terzi a beneficio del ricevitore titolare.
[6]Negli uffici invece in cui al maneggio del denaro e dei valori, attendono, insieme con il ricevitore titolare o un aiuto ricevitore, ovvero uno o piu' applicati, e' assegnata all'aiuto ricevitore, all'applicato od a ciascuno degli applicati suddetti, con decreto del ministro delle finanze, una indennita' annua di:
[7]lire 400 per gli uffici di 1ª categoria;
[8]lire 250 per gli uffici di 2ª categoria;
[9]lire 150 per gli uffici di 3ª categoria.
Testo in vigore dal 18 agosto 1921 al 25 novembre 1973
