L'indennita' spettante ai titolari degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari a norma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, nonche' ai cassieri titolari degli Uffici dei registro con servizio autonomo di cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1951, n. 270, per i rischi derivanti dalla gestione del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, e' stabilita nella seguente misura lire 60.000 per gli Uffici di 1ª categoria; lire 36.009 per gli Uffici di 2ª categoria; lire 21.000 per gli Uffici di 3ª categoria.

Testo vigente dal 25 agosto 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1262~art1 · fonte del testo

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