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L'indennita' di caro viveri di L. 60 mensili, di cui gli agenti celibi godono a norma del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e' sostituita da un'indennita' giornaliera di L. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395

1

Il Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ha disposto (con l'art. 188, comma 2) che "Per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, nonche' per gli agenti di custodia delle carceri, i quali fruiscono del soprassoldo di cui al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1593; all'art. 20, sub 63, comma secondo, del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 347; all'art. 1, sub 37, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351; e all'art. 7 della legge 2 aprile 1922, n. 389, il soprassoldo medesimo, compreso e consolidato nelle paghe assegnate a norma del presente decreto, e' soppresso".

Testo in vigore dal 1 dicembre 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1922 al 1 dicembre 1923. 1 parola tolta.

L'indennita' di caro viveri di L. 60 mensili, di cui gli agenti celibi godono a norma del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e' sostituita da un'indennita' giornaliera di L. tolto: 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395

    Il Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ha disposto (con l'art. 188, comma 2) che "Per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, nonche' per gli agenti di custodia delle carceri, i quali fruiscono del soprassoldo di cui al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1593; all'art. 20, sub 63, comma secondo, del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 347; all'art. 1, sub 37, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351; e all'art. 7 della legge 2 aprile 1922, n. 389, il soprassoldo medesimo, compreso e consolidato nelle paghe assegnate a norma del presente decreto, e' soppresso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-04-02;389~art7 · fonte del testo

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