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L'indennita' di caro viveri di L. 60 mensili, di cui gli agenti celibi godono a norma del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e' sostituita da un'indennita' giornaliera di L. 2.
Testo in vigore dal 5 aprile 1922 al 1 dicembre 1923
