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Il totale dei sottufficiali di tutte le categorie, rispetto a quello della forza bilanciata del corpo Reale equipaggi, non dovra' oltrepassare la proporzione risultante sulla forza bilanciata al 1° luglio 1912, escluso dal calcolo il personale della categoria furieri, e cioe' quella del 15,4 per cento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 ottobre 1916, n. 1252
1Il Decreto Luogotenenziale 1 ottobre 1916, n. 1252 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermo restando il numero di 39,000 uomini bilanciato, come forza organica del corpo R. equipaggi nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917, ed il disposto del Nostro decreto 18 maggio 1916, n. 650, la percentuale di sott'ufficiali stabilita con l'art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 710, durante il periodo della guerra e per sei mesi dalla conclusione della pace, e' portata, dal 15,4% al 16,3%".
Testo in vigore dal 21 ottobre 1916 al 9 dicembre 1917
