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Il totale dei sottufficiali di tutte le categorie, rispetto a quello della forza bilanciata del corpo Reale equipaggi, non dovra' oltrepassare la proporzione risultante sulla forza bilanciata al 1° luglio 1912, escluso dal calcolo il personale della categoria furieri, e cioe' quella del 15,4 per cento.

Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 21 ottobre 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;710~art4 · fonte del testo

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