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[1]Lo Stato puo' provvedere, a sue spese, alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie delle piante, gli insetti e gli altri nemici delle piante, nei casi che lo stimi necessario per la natura ed importanza del male. Puo' anche concorrere, fino alla meta', nelle spese di esecuzione delle cure relative. L'altra parte e' a carico degli interessati, e potra' essere anticipata dallo Stato, salvo rimborso in uno o piu' esercizi a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione delle sovrimposte o dei contributi consorziati e a mezzo di quelle altre garanzie che saranno stabilite dal regolamento.
[2]((La spesa per la lotta contro le cavallette e' per meta' a carico dello Stato, che puo' anticiparne l'intero ammontare. L'altra meta' e' ripartita fra la Provincia ed i Comuni invasi o minacciati.
[3]Qualora lo Stato anticipi la parte delle spese per la lotta contro le cavallette, che e' a carico della Provincia e dei Comuni invasi o minacciati, il relativo rimborso avra' luogo con le modalita' e le garanzie di cui al primo comma del presente articolo.
[4]I Comuni hanno facolta' di contribuire con prestazioni d'opera, il cui importo e' defalcato dal contributo a loro carico. Essi sono autorizzati ad imporre ai cittadini atti al lavoro le prestazioni d'opera necessarie, retribuendo i bisognosi.
[5]Ove, pur sussistendo la necessita', i Comuni non impongano la prestazione d'opera, il prefetto provvedera' a cio' con sua ordinanza, su proposta dei delegati del Ministero per l'agricoltura)).
Testo in vigore dal 10 settembre 1918 al 1 luglio 1929
