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Lo Stato puo' provvedere, a sue spese, alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie delle piante, gli insetti e gli altri nemici delle piante, nei casi che lo stimi necessario per la natura ed importanza del male. Puo' anche concorrere, fino alla meta', nelle spese di esecuzione delle cure relative. L'altra parte e' a carico degli interessati, e potra' essere anticipata dallo Stato, salvo rimborso in uno o piu' esercizi a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione delle sovrimposte o dei contributi consorziati e a mezzo di quelle altre garanzie che saranno stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 10 settembre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;888~art7 · fonte del testo

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