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[1]I delegati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio hanno diritto di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura o la destinazione, per accertare la esistenza di malattie delle piante e provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti speciali, alle disinfezioni e alle cure delle piante infette.
[2]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione per la difesa contro le malattie delle piante, istituita con R. decreto 25 ottobre 1911, n. 1208, puo' rendere obbligatorio l'uso dei rimedi contro le malattie delle piante e l'impiego dei mezzi di lotta contro gl'insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia di essi dipende dall'opera concorde di tutti gl'interessati; e puo' eseguire, di ufficio, i trattamenti e le distruzioni necessari a spese degli inadempienti o dei ritardatari. ((Il Ministero per l'agricoltura puo' eseguire di ufficio la lotta contro le cavallette. Nessun indennizzo e' dovuto, ai sensi dell'art. 4, e non e' necessaria alcuna preventiva notificazione o ingiunzione ai proprietari o conduttori di fondi)).
Testo in vigore dal 10 settembre 1918 al 1 luglio 1929
