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[1]I delegati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio hanno diritto di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura o la destinazione, per accertare la esistenza di malattie delle piante e provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti speciali, alle disinfezioni e alle cure delle piante infette.

[2]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione per la difesa contro le malattie delle piante, istituita con R. decreto 25 ottobre 1911, n. 1208, puo' rendere obbligatorio l'uso dei rimedi contro le malattie delle piante e l'impiego dei mezzi di lotta contro gl'insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia di essi dipende dall'opera concorde di tutti gl'interessati; e puo' eseguire, di ufficio, i trattamenti e le distruzioni necessari a spese degli inadempienti o dei ritardatari.

Testo in vigore dal 21 agosto 1913 al 10 settembre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;888~art5 · fonte del testo

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