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[1]Per l'applicazione del testo unico predetto e della legge presente, il ministro del tesoro e' autorizzato a portare a 5 milioni il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, a decorrere dall'esercizio finanziario 1921-22. 1
[2]Le somme stanziate nei singoli esercizi per tutti i fini predetti che non venissero impegnate per pagamenti di contributi ordinari o di premi o sussidi straordinari o di spese di redazione di progetti, saranno conservate, trasportate ed erogate negli esercizi successivi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1924, n. 2085
1La L. 21 dicembre 1924, n. 2085 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1924-25 l'assegnazione di lire 5,000,000 prevista all'art. 2 della legge 5 gennaio 1922, n. 54, per l'applicazione della legge stessa e del testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione, approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154, e' ridotta a L. 3,000,000".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1925 al 2 luglio 1925
