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[1]Per l'applicazione del testo unico predetto e della legge presente, il ministro del tesoro e' autorizzato a portare a 5 milioni il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, a decorrere dall'esercizio finanziario 1921-22.
[2]Le somme stanziate nei singoli esercizi per tutti i fini predetti che non venissero impegnate per pagamenti di contributi ordinari o di premi o sussidi straordinari o di spese di redazione di progetti, saranno conservate, trasportate ed erogate negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1922 al 13 gennaio 1925
