Art. 3
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[1]Nei termini prescritti per la revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1914 si procedera' alla formazione di nuove liste elettorali amministrative, in base alle disposizioni della presente legge.
[2]I documenti che furono presentati per la inscrizione nelle precedenti liste e che si trovano tuttora in possesso delle segreterie municipali, dovranno essere da queste comunicati d'ufficio alle Commissioni elettorali.
[3]Nella prima attuazione della presente legge, coloro che si trovano iscritti nelle liste elettorali amministrative di un comune diverso da quello in cui hanno trasferito almeno da sei mesi la loro residenza, possono, a loro domanda, continuare a rimanervi iscritti.
[4]E' data facolta' al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali amministrative.
[5]Compiuta la revisione delle liste si procedera' alla rinnovazione integrale di tutti i Consigli comunali e provinciali nei modi e termini indicati nei precedenti articoli.
[6]E' prorogata al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuera' la rinnovazione integrale dei Consigli provinciali, la scadenza dei membri elettivi delle Giunte provinciali amministrative attualmente in carica.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
