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[1]Le indennita' stabilite dalla tabella di cui al n. IV del precedente art. 1° dovranno essere corrisposte per gli infortuni che avvengano a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
[2]E' data facolta' al Governo del Re di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 marzo 1921.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti - Labriola - Micheli.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
