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[1]Le tariffe dei contributi di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura per l'anno 1922 saranno stabilite dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'agricoltura.
[2]Il maggiore contributo dovuto per l'anno 1921 in dipendenza dell'aumento delle indennita' secondo la presente legge sara' corrisposto insieme con i contributi dell'anno 1922; a tal fine il fabbisogno da determinarsi per l'anno 1922 sara' aumentato di una quota della differenza tra il detto fabbisogno e quello gia' stabilito per l'anno 1921.
Testo in vigore dal 1 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
