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[1]La iscrizione produce a favore dell'Istituto sovventore ipoteca legale a garanzia della parte di somma anticipata e dei relativi accessori, la quale non possa trovare rivalsa sulla indennita' liquidata e non ecceda il 20 per cento della indennita' stessa, oppure non ecceda la somma occorrente per la ricostruzione o riparazione, nel caso che non si faccia luogo a liquidazione.
[2]Detta ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, al pari di quella prevista nell'articolo n. 9, secondo comma del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.
[3]Essa colpisce l'immobile ricostruito o riparato anche se il diritto di proprieta' sul medesimo spetti a persona diversa da quella cui fu concessa l'anticipazione e si estende anche alle immediate pertinenze del fabbricato, o, se si tratta di fabbricato rurale, al terreno contermine annesso, secondo le norme e con le limitazioni da stabilirsi con regolamento.
[4]L'estensione dell'ipoteca alle immediate pertinenze ed al terreno contermine annesso al fabbricato ha luogo sempreche' le pertinenze od il termine alla data della operazione di credito appartenessero allo stesso proprietario del fabbricato.
[5]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 maggio 1930, n. 467
3La L. 1 maggio 1930, n. 467 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Qualora il danneggiato si avvalga della facolta' di ratizzazione del debito, l'ipoteca legale prevista dall'art. 2 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, conserva la sua efficacia a garanzia del credito dell'Istituto anticipatore, anche oltre il termine previsto nel R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, purche' ne sia fatta annotazione in margine alla relativa iscrizione". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A partire dal 1° gennaio 1930, cessera' qualsiasi decorrenza di interessi sia sulle anticipazioni concesse ai danneggiati a favore dei quali non sieno state a quella data effettuate liquidazioni definitive di pagamento, sia sulla parte di anticipazioni rimaste scoperte da indennizzo".
Testo in vigore dal 24 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
