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[1]La iscrizione produce a favore dell'Istituto sovventore ipoteca legale a garanzia della parte di somma anticipata e dei relativi accessori, la quale non possa trovare rivalsa sulla indennita' liquidata e non ecceda il 20 per cento della indennita' stessa, oppure non ecceda la somma occorrente per la ricostruzione o riparazione, nel caso che non si faccia luogo a liquidazione.
[2]Detta ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, al pari di quella prevista nell'articolo n. 9, secondo comma del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.
[3]Essa colpisce l'immobile ricostruito o riparato anche se il diritto di proprieta' sul medesimo spetti a persona diversa da quella cui fu concessa l'anticipazione e si estende anche alle immediate pertinenze del fabbricato, o, se si tratta di fabbricato rurale, al terreno contermine annesso, secondo le norme e con le limitazioni da stabilirsi con regolamento.
[4]L'estensione dell'ipoteca alle immediate pertinenze ed al terreno contermine annesso al fabbricato ha luogo sempreche' le pertinenze od il termine alla data della operazione di credito appartenessero allo stesso proprietario del fabbricato.
Testo in vigore dal 16 settembre 1922 al 24 maggio 1930
