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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1807, n. 636, e' sostituito il seguente:

[7]I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero e' vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliano giri quelli entro il raggio di duecento metri.

[8]Il contravventore e' punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e devo inoltro, a sue spese, demolire l'edificio.

[9]Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedono, puo' permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale e' proibita la fabbricazione.

[10]Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, puo' autorizzare, di volta in volta, la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

[11]I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato.

[12]Il ministro dell'interno decide sui reclami, il sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato.

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data Roma, addi' 11 giugno 1922.

[15]VITTORIO EMANUELE.

[16]FACTA.

[17]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 7 luglio 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-06-11;880~art1 · fonte del testo

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