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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1807, n. 636, e' sostituito il seguente:
[7]I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero e' vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliano giri quelli entro il raggio di duecento metri.
[8]Il contravventore e' punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e devo inoltro, a sue spese, demolire l'edificio.
[9]Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedono, puo' permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale e' proibita la fabbricazione.
[10]Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, puo' autorizzare, di volta in volta, la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.
[11]I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato.
[12]Il ministro dell'interno decide sui reclami, il sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data Roma, addi' 11 giugno 1922.
[15]VITTORIO EMANUELE.
[16]FACTA.
[17]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 7 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
