Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1922 al 16 dicembre 2009. 304 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1807, n. 636, e' sostituito il seguente:
tolto: I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero e' vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliano giri quelli entro il raggio di duecento metri.
tolto: Il contravventore e' punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e devo inoltro, a sue spese, demolire l'edificio.
tolto: Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedono, puo' permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati, la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale e' proibita la fabbricazione.
tolto: Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, puo' autorizzare, di volta in volta, la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.
tolto: I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato.
tolto: Il ministro dell'interno decide sui reclami, il sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data Roma, addi' 11 giugno 1922.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: FACTA.
tolto: Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1922-06-11;880~art1 · fonte del testo
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