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La tassa interna sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro e' stabilita nelle seguenti misure: ((Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:
- a)10% o meno per q.le 50
- b)piu' di 10% ma meno di 30% per q.le 150 piu' di 30% ma meno di 50% per q.le 255 piu' di 50% ma meno di 70% per q.le 355 piu' di 70% ma meno di 90% per q.le 460 piu' di 90% ma meno di 98% per q.le 500 piu' di 98% o piu' (acido acetico glaciale) per q.le 600)).
Testo in vigore dal 4 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
