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[1]La tassa interna sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro e' stabilita nelle seguenti misure:
[2]Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:
[3]10 per cento o meno per quintale L. 15;
[4]piu' di 10 e meno di 30 per cento id. L. 51;
[5]30 per cento o piu', ma meno di 50 id. L. 90;
[6]50 per cento o piu', ma meno di 70 id. L. 126;
[7]70 per cento o piu', ma meno di 90 id. L. 162;
[8]90 per cento o piu' id. L. 180.
Testo in vigore dal 18 settembre 1909 al 4 settembre 1921
