[1]Entro due anni dalla data della presente legge saranno completati e ratificati gli inventari tanto dei beni stabili, quanto dei mobili, destinati a far parte della dotazione della Corona.

[2]Gli inventari saranno estesi in quattro originali, i quali, debitamente certificati e firmati dal Ministro delle Finanze, saranno consegnati uno alla Corte dei conti, uno al Ministero delle Finanze ed uno all'Amministrazione della dotazione della Corona, per essere conservati nei loro archivi. II quarto esemplare, consegnato al Senato del Regno, rimane a disposizione dei due rami del Parlamento.

Testo vigente dal 2 luglio 1880

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1880-06-27;5517~art3 · fonte del testo

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