[1]La dotazione in beni mobili comprenda le gioie, le perle, le pietre preziose, le statue, i quadri, i medaglioni, le armerie antiche e gli altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame, gli oggetti d'oro e d'argento, le biancherie, gli arredi ed effetti mobili d'ogni sorta esistenti negli stabili, i quali compongono la dotazione immobiliare, e sono compresi negli inventari di cui all'articolo seguente.
[2]Le raccolte degli oggetti d'arte esistenti nei Reali edifizi conserveranno nelle attuali sedi la loro destinazione all'uso pubblico e al servizio delle arti.
Testo vigente dal 2 luglio 1880
