[1]A cura del Ministro delle Finanze sara' formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.
[2]Ciascun Ministro fara' compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1869.
[3]Il Regolamento determinera' le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
