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[1]I diritti attribuiti ai Comuni dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.
[2]Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle Fabbricerie, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
Testo in vigore dal 7 giugno 1899 al 16 dicembre 2009
