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[1]La rendita eccedente e' attribuita di pieno diritto ai Comuni.
[2]Questi pero' non saranno tenuti, come non vi e' tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei Corpi morali e degli Enti ecclesiastici soppressi.
Testo in vigore dal 7 giugno 1899 al 16 dicembre 2009
