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[1]Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sia per concessione dell'Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria C stabilita dall'art. 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.
[2]L'imposta pagata dai parroci sara' dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2.
[3]Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.
Testo in vigore dal 7 giugno 1899 al 16 dicembre 2009
