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[1]La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sara' fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

[2]L'assegno sara' liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltreche' dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

[3]Sempreche' non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a cio' sopperire il parroco, sara' assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

[4]Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si fara' dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

[5]Fatta la liquidazione, sara' immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potra' presentare reclamo sul quale deliberera' il Consiglio d'amministrazione.

[6]Intanto si fara' luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

[7]In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione s'intendera' accettata.

Testo in vigore dal 7 giugno 1899 al 16 dicembre 2009

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