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[1]Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sara' elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come e' detto nell'articolo 2.
[2]Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sara' portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.
Testo in vigore dal 7 giugno 1899 al 16 dicembre 2009
