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[1]Il numero degli insegnanti e del personale di ciascuna scuola e' determinato da una pianta organica approvata dal ministro.
[2]La stessa pianta organica stabilisce quali sieno le cattedre e gli uffici che comportino la nomina stabile e quali sieno da affidare per incarico.
[3]Gli stipendi del personale e i relativi aumenti gravano sul bilancio della scuola e sono garantiti dallo Stato.
[4]Per giustificate esigenze locali e nei limiti della disponibilita' del proprio bilancio, ciascuna scuola, previa autorizzazione del ministro, potra' corrispondere assegni ad personam, separati e distinti dagli stipendi normali.
[5]Salvo i diritti acquisiti alla data di pubblicazione della presente legge, i direttori e professori ordinari e straordinari delle RR. stazioni sperimentali industriali, delle RR. scuole industriali e commerciali di secondo e di terzo grado non possono avere altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato, ancorche' per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.
[6]Il direttore ed il personale d'amministrazione non possono, salvo speciale, temporanea autorizzazione del ministro, coprire uffici pubblici o privati di qualsiasi specie.
Testo in vigore dal 14 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
