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[1]I programmi d'insegnamento sono approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, in relazione al grado delle scuole ed al valore dei titoli da queste rilasciati.
[2]Con decreto Reale, su proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio per la istruzione industriale e commerciale e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno stabilite le norme per il passaggio degli alunni dalle scuole professionali ad altri Istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
