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[1]L'insegnamento professionale e' impartito in scuole di 1° grado o scuole popolari operaie per arti e mestieri e in scuole di 2° e di 3° grado.

[2]Con le norme stabilite dal regolamento potranno essere aggregati alle scuole predette, in relazione al loro carattere e grado, corsi celeri per emigranti, corsi temporanei di conferenze e di esperimenti tecnologici, laboratori-scuole ambulanti e corsi complementari di applicazione e di magistero.

[3]L'insegnamento superiore commerciale e' retto da legge speciale.

Testo in vigore dal 14 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-14;854~art2 · fonte del testo

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