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Allo scopo di provvedere al riordinamento della istruzione professionale, alla sistemazione economica, tecnica e didattica delle scuole esistenti ed all'istituzione di quelle per le quali il Governo, d'accordo con le Amministrazioni locali, ha gia' riconosciuto la necessita' della fondazione, sono aumentati di L. 575.000, a partire dall'esercizio 19l2-1913, i fondi stanziati per tale servizio nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 14 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
