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[1]Dopo eseguito il pagamento dovuto ai depositanti dell'esercizio 1910-911, secondo l'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si dovra' procedere al pagamento in favore dei depositanti dell'esercizio 1909-910 della differenza tra il ricavato netto della vendita della quantita' di merce, che alla fine dell'esercizio 1910-911 risultasse consegnata in piu' dei depositi fatti nello stesso esercizio, e la somma pagata su tale quantita' in base all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 492.

[2]Il pagamento a favore dei depositanti dell'esercizio 1909-910 sara' fatto in proporzione della quantita' da ciascuno depositata nell'esercizio stesso ed in conto del residuale loro credito al quale hanno sempre diritto sino alla concorrenza dell'effettivo ricavo ottenutosi dalla eseguita vendita della merce da loro depositata.

[3]Il saldo in favore dei depositanti per l'esercizio 1909-910 sara' pagato improrogabilmente, dopo soddisfatto il prezzo minimo in favore dei depositanti dell'esercizio 1911-912.

Testo in vigore dal 8 agosto 1911 al 31 luglio 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;839~art2 · fonte del testo

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