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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]La facolta' di emettere biglietti di Banca, pagabili a vista ed al portatore, ed il corso legale di detti biglietti sono prorogati a tutto il 31 marzo 1893, a favore:
[8]della Banca Nazionale nel Regno d'Italia;
[9]del Banco di Napoli;
[10]della Banca Nazionale Toscana;
[11]della Banca Romana;
[12]del Banco di Sicilia;
[13]della Banca Toscana di Credito.
[15]Rimangono in vigore fino all'epoca suddetta, la legge 30 giugno 1891 n. 314 e tutte le disposizioni delle leggi vigenti sulle Banche e sulla emissione dei biglietti.
[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[17]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1892.
[18]UMBERTO.
[19]Lacava. Grimaldi.
[20]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 marzo 1893, n. 164
2La L. 30 marzo 1893, n. 164 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La legge 25 dicembre 1892 n. 729, concernente la facolta' di emettere biglietti di Banca, pagabili a vista ed al portatore ed il corso legale dei detti biglietti, e' prorogata fino al 30 giugno 1893". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Cessera' ogni effetto della presente qualora la legge sul riordinamento degli Istituti di emissione fosse promulgata prima del termine predetto".
L. 30 giugno 1893, n. 338
3La L. 30 giugno 1893, n. 338 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La legge 25 dicembre 1892 n. 729, concernente la facolta' di emettere biglietti di banca, pagabili a vista e al portatore, e il corso legale dei biglietti, e' prorogata sino al 31 agosto 1893". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Cessera' ogni effetto della presente legge qualora la legge sul riordinamento degli Istituti di emissione fosse promulgata prima del termine predetto".
Testo in vigore dal 15 luglio 1893 al 16 dicembre 2009
