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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]La facolta' di emettere biglietti di Banca, pagabili a vista ed al portatore, ed il corso legale di detti biglietti sono prorogati a tutto il 31 marzo 1893, a favore:
[8]della Banca Nazionale nel Regno d'Italia;
[9]del Banco di Napoli;
[10]della Banca Nazionale Toscana;
[11]della Banca Romana;
[12]del Banco di Sicilia;
[13]della Banca Toscana di Credito.
[14]Rimangono in vigore fino all'epoca suddetta, la legge 30 giugno 1891 n. 314 e tutte le disposizioni delle leggi vigenti sulle Banche e sulla emissione dei biglietti.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1892.
[17]UMBERTO.
[18]Lacava. Grimaldi.
[19]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
[20]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/12/1892, n. 304 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1892 al 14 aprile 1893
