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[1]L'esercizio delle anzidette sette comunicazioni sara' fatto dal Governo italiano, con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli apparati adoperati.
[2]Il Governo potra' cedere ad altri l'uso di uno o piu' conduttori, e in tal caso il concessionario provvedera' all'esercizio dei conduttori cedutigli, come nell'alinea precedente.
Testo in vigore dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
