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[1]Articolo transitorio.
[2]Il mantenimento gratuito delle quattro comunicazioni, di cui agli articoli 4 e 5, sara' fatto dalla Compagnia, a partire dalla data dell'approvazione della presente convenzione, fermo restando che l'Amministrazione continuera' a pagarle il canone annuo per le tre comunicazioni, di cui nella convenzione del 22 gennaio 1867, fino al 28 aprile 1884, epoca in cui entrera' in vigore la presente convenzione, e diverra' gratuito il mantenimento delle sette comunicazioni.
[3]Fatto a Roma, addi' due febbraio milleottocentottantatre.
[4]Clemente Viale Ispettore generale delle linee telegrafiche dello Stato.
[5]A. Eggington Rappresentante della Societa' Eastern Telegraph.
[6]Per copia conforme all'originale,
[7]Pel Direttore capo della 2ª Divisione M. Pugnetti.
[8]Visto: d'ordino di S. M. Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici A. Baccarini.
Testo in vigore dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
