Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Restano in vigore per tutto il detto periodo di dieci anni le stesse condizioni comprese nella convenzione del 5 agosto 1871, ad eccezione di quelle che si trovino contrarie alla presente.
Testo in vigore dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
