Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sara' esente da qualunque diritto doganale il materiale impiegato dalla Compagnia per le operazioni sul cavo di Egitto e su quello dello stretto di Messina. I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa d'ancoraggio e degli altri diritti marittimi, per le operazioni che eseguiranno nei nostri mari, in adempimento degli obblighi contratti colla presente convenzione.
Testo in vigore dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
