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[1]La cauzione sara' ricostituita fino alla sua integrita', qualora sia stata ridotta per soddisfazione di multa.
[2]Allo spirare della convenzione, il deposito sara' restituito alla Compagnia, al netto delle ritenute di cui puo' essere passibile.
Testo in vigore dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
