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A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Compagnia cogli articoli 4, 10, 11 e 13, essa dara' una cauzione di lire 16,000. Tale cauzione sara' costituita:
- a)Dal deposito di lire 6000, gia' fatto, in eseguimento della convenzione del 22 gennaio 1867, assunta dalla Compagnia, ed accennata all'articolo 3 della presente, il quale continuera' percio' a restare vincolato;
- b)Da un nuovo deposito di lire 10,000, che la Compagnia fara' all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa, secondo il listino del giorno precedente della Borsa di Roma.
Testo in vigore dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
