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La cauzione restera' acquisita al Governo italiano, e il contratto sara' sciolto, rimanendo in proprieta' assoluta del Governo i sette conduttori, di cui all'art. 6 della presente convenzione, quando la linea fra l'Italia e l'Egitto restasse interrotta per un periodo di dodici mesi consecutivi, salvo i casi di forza maggiore.
Testo in vigore dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
