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Non saranno applicabili le penalita' indicate nell'articolo 11, pei casi d'interruzione e di altri guasti, ove la Compagnia abbia dichiarato di avere gia' ordinato la costruzione di uno o piu' cavi nuovi, da essere immersi nel corso di un anno dall'epoca del guasto, senza eccezione di alcun mese.
Testo in vigore dal 28 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
